Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Ex Magistrato alle Acque - Venezia
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Leggi fondamentali di riferimento

IN RILIEVO

23/01/2024 E' disponibile nella sezione "Modulistica online - Ufficio Canoni e Concessioini la modulistica aggiornata relativa all'anno 2024, qui il link diretto

04/04/2023 La sezione "Link Utili" è stata aggiornata con i nuovi referenti e relative competenze, qui il link diretto

03/04/2023 Sono disponibili nella sezione "Modulistica online - Ufficio Canoni e Concessioni la modulistica aggiornata relativa all'anno 2023, qui il link diretto

09/02/2022 Sono disponibili nella sezione "Modulistica online - Pubblicazioni Antinquinamento i poster relativi all'anno 2022, qui il link diretto

26/01/2023 E' disponibile a questo link la Tabella Canoni-Concessioni Demaniali Marittime anno 2023

04/01/2023 E' disponibile a questo link la Circolare relativa all'adeguamento Istat per l'anno 2023.

13/01/2022 Sono disponibili nella sezione "Modulistica online - Pubblicazioni Antinquinamento i poster relativi all'anno 2021, qui il link diretto

13/01/2022 Sono disponibili a questo link le tabelle e le modalità di pagamento dei Canoni per l'anno 2022

12/01/2022 Si comunica che nella sezione Pubblicazioni è stato inserito l'elenco annuale 2021 dei lavori di competenza di questo Provveditorato Interregionale, di cui al cap. 7341

28/04/2021 Si comunica come da allegato visibile a questo link, che il servizio di presa in carico di nuove richieste concessioni-licenze lagunari sarà sospeso fino al 1° ottobre 2021

21/04/2021 E' disponibile a questo link la pubblicazione "La qualità delle acque della laguna durante le chiusure del MoSE"

22/01/2021 E' disponibile a questo link il pdf relativo agli importi Canoni delle Concessioni Demaniali Marittime e degli Scarichi Reflui anno 2021

22/01/2021 Sono disponibili nella sezione "Modulistica online - Pubblicazioni Antinquinamento i poster relativi all'anno 2020, qui il link diretto

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta a quella gia' prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652, per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della citta' di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali, con gli adempimenti di cui alla presente legge.

Art. 2.


Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato, con propri decreti, da emanarsi con il concerto del Ministro per il tesoro, ad integrare il comitato previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652, e gia' costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, chiamando a farne parte altri componenti, anche di cittadinanza straniera.

Art. 3.

Ai cittadini stranieri chiamati a far parte del comitato ai sensi del precedente articolo spetta il rimborso delle spese di viaggio nonche' una indennita' da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, in deroga a qualsiasi disposizione in materia. Con la stessa procedura sono stabiliti i rimborsi di spesa e le indennita' da corrispondersi agli esperti di cittadinanza italiana, estranei all'amministrazione dello Stato, che, su proposta del comitato, saranno inviati all'estero per i fini previsti dalla citata legge 6 agosto 1966, n. 652.


Art. 4.

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro per i lavori pubblici puo': a) approvare progetti redatti dagli uffici del genio civile competenti e disporre l'esecuzione delle opere anche in economia ed a trattativa privata qualunque sia l'importo delle opere stesse; b) provvedere all'acquisto delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti misuratori occorrenti per la raccolta dei dati tecnici interessanti la difesa della citta' di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali; c) stipulare convenzioni per qualunque importo con enti pubblici o privati, istituti, anche non universitari, professionisti od altre persone fisiche. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti o privati di nazionalita' straniera. Gli atti e i provvedimenti indicati nel precedente comma possono essere adottati prescindendo dai pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art 5.

I manufatti, gli impianti fissi e mobili e tutte le attrezzature esistenti o da realizzare sull'area demaniale di Voltabarozzo (Padova) potranno essere utilizzati per studi e prove su modello che il comitato di cui al precedente articolo 2 riterra' necessario svolgere, nonche' per studi e prove su modelli occorrenti per i compiti della difesa idrogeologica del suolo del territorio nazionale. Il complesso anzidetto, da consegnarsi al Ministero dei lavori pubblici in uso gratuito, prende il nome di. "Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltebarozzo". Il centro e' gestito dall'ufficio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici. Per la gestione e l'utilizzazione del centro modellistico, relativamente a tutti i compiti di cui al primo comma, l'Amministrazione dei lavori pubblici puo' avvalersi di personale estraneo da assumere mediante contratto privato a termine, entro i limiti del contingente e con il trattamento da determinarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite di spesa di lire 100 milioni annui. Alle spese di funzionamento del centro si provvedera' con i fondi che verranno annualmente stanziati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Il centro puo' essere utilizzato, limitatamente a studi e prove su modello attinenti alla difesa del suolo, anche da universita' o da istituti universitari specializzati, previa stipulazione di apposite convenzioni con l'amministrazione finanziaria, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6.


Alla copertura dell'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969

SARAGAT


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