Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Ex Magistrato alle Acque - Venezia
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Leggi fondamentali di riferimento

IN RILIEVO

23/01/2024 E' disponibile nella sezione "Modulistica online - Ufficio Canoni e Concessioini la modulistica aggiornata relativa all'anno 2024, qui il link diretto

04/04/2023 La sezione "Link Utili" è stata aggiornata con i nuovi referenti e relative competenze, qui il link diretto

03/04/2023 Sono disponibili nella sezione "Modulistica online - Ufficio Canoni e Concessioni la modulistica aggiornata relativa all'anno 2023, qui il link diretto

09/02/2022 Sono disponibili nella sezione "Modulistica online - Pubblicazioni Antinquinamento i poster relativi all'anno 2022, qui il link diretto

26/01/2023 E' disponibile a questo link la Tabella Canoni-Concessioni Demaniali Marittime anno 2023

04/01/2023 E' disponibile a questo link la Circolare relativa all'adeguamento Istat per l'anno 2023.

13/01/2022 Sono disponibili nella sezione "Modulistica online - Pubblicazioni Antinquinamento i poster relativi all'anno 2021, qui il link diretto

13/01/2022 Sono disponibili a questo link le tabelle e le modalità di pagamento dei Canoni per l'anno 2022

12/01/2022 Si comunica che nella sezione Pubblicazioni è stato inserito l'elenco annuale 2021 dei lavori di competenza di questo Provveditorato Interregionale, di cui al cap. 7341

28/04/2021 Si comunica come da allegato visibile a questo link, che il servizio di presa in carico di nuove richieste concessioni-licenze lagunari sarà sospeso fino al 1° ottobre 2021

21/04/2021 E' disponibile a questo link la pubblicazione "La qualità delle acque della laguna durante le chiusure del MoSE"

22/01/2021 E' disponibile a questo link il pdf relativo agli importi Canoni delle Concessioni Demaniali Marittime e degli Scarichi Reflui anno 2021

22/01/2021 Sono disponibili nella sezione "Modulistica online - Pubblicazioni Antinquinamento i poster relativi all'anno 2020, qui il link diretto

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.


La laguna, di Venezia e' costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallili alla foce del Brenta, conca di Brondolo) ed e' compreso fra il mare e la terraferma. Essa e' separata dal mare da una lingua, naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed e' limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi. Tale linea delimita, il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.


Art. 2.


Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procedera' alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonche' la Direzione marittima, e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporra' al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie. Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sara' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalita' previste dai commi precedenti. La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosita' delle bocche portuali, cioe' il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1ª categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvedera' alla distinzione dei canali marittimi. Il Magistrato alle acque rilevera' il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.

Art. 3.


Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia a attinenza con il mantenimento del regime lagunare. Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi ed opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque. Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche e' sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.


Art. 4.

La navigazione nella laguna di Venezia e' sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima. In detti canali e zone la navigazione e' regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna. Il Magistrato alle acque provvedera' all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonche' agli ambiti portuali provvedera' l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.

Art. 5.


Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varra' anche dell'opera del Genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe. Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varra' anche dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia e potra', pertanto, ai sensi dello articolo 4, ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

Art. 6.


Nei canali, siano essi navigabili o no, e' proibito erigere traverse, pescaie ed altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorita' marittima, secondo le rispettive competenze.

Art. 7.

Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, e' vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescrivera' gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il piu' possibile innocua alla laguna. Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovra' essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

Art. 8.


Le opere di ogni genere e natura che vengano a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare ai sensi dello articolo 2 della presente legge. All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque e' autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta, di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per le modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune area nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilita', oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime. sulla e' dovuto se la modifica al perimetro lagunare e' avvenuta per causi naturali.

Art. 10.


E' vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna. Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Gli eserciti o intenda esercitare tali industrie e' tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la autorita' sanitaria. Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorita' sanitaria, deve essere sentito il parere della autorita' marittima.

Art. 11.

Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido: a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini piu' brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche. Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque fara' depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza. Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

Art. 12.


Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali sui rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge. I Comuni stessi dovranno pero' rendere edotto l'Ufficio del genio civile di ogni scavo che sara' da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna. Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari.

Art. 13.


E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare. dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

Art. 14.


Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, e' obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

Art. 15.


Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all'articolo 13 della presente legge.

Art. 16.


Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

Art. 17.

Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 15, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovra' venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 18.


Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite della apposita bolletta. Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non apposita autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

Art. 19.

A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonche' estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione e' data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito. Gessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto. Compiuta l'estrazione di argille e torbe le materie non utilizzabili escavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.


Art. 20.


E' vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del genio civile o dalle capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la localita', di prelevamento o di deposito delle materie.

Art. 21.


Sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla-osta del Magistrato alle acque.

Art. 22.


Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice della navigazione. Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

Art. 23.

Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del genio civile.

Art. 24.


La pesca nella laguna di Venezia e' soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, in quanto compatibili con la presente legge. Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali. La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'articolo 2.

Art. 25.

Tutte le opere, arginature, chiaviche, fatte in fregio o all'interno del perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese la regolazione e le derivazioni di acqua marina.

Art. 26.


I contravventori alle norme della, presente legge sono puniti con l'ammenda lino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, e' punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non puo' essere inferiore alla meta' del massimo." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 16 aprile 1973, n. 171, come modificata dal D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto."

Art. 27.


L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge e' demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonche' agli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 1235 del Codice della navigazione.

Art. 28.

Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose e' in facolta' del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche la autorita' militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti. Scorso inutilmente il termine stabilito i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato dall'ufficio del genio civile. In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque, puo', nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio. Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario. nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

Art. 29.


La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della con terminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'autorita' marittima, secondo gli speciali accordi gia' stabiliti o da stabilirsi.

Art. 30.


Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva, pertinenza, alla laguna di Marano-Grado. La laguna, di Marano-Grado e' costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa, che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed e' compresa fra il mare e la terraferma.

Art. 31.


Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel capo IV sull'esercizio della pesca in laguna, secondo quanto disposto dal precedente articolo 24. Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopraindicata nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (articolo 1269) e nel relativo regolamento per la navigazione marittima (articolo 515). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI - SULLO
TRABUCCHI - JERVOLINO
MACRELLI - BOSCO


Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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