Menu principale:
IN RILIEVO
San Polo 19, 30125 Venezia
La storia
Il 5 Maggio 1907 con la Legge n. 257, veniva istituito il “nuovo” Magistrato alle Acque con il compito di provvedere “al buon governo” di tutta l’idraulica triveneta. L’art. 13 della predetta Legge evidenziava inoltre un nuovo e importante compito conoscitivo affidato all’Istituto; esso infatti cita testualmente:
“Al Magistrato alle Acque è affidato l’incarico di provvedere alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche, in relazione alle meteorologiche, che riguardano i fiumi e i loro bacini montani del compartimento, la laguna ed il mare di Venezia…”.
Fin dall’anno successivo, dal 1908, il Magistrato alle Acque promosse la riproduzione e la puntuale divulgazione del testo del Regolamento Lagunare austriaco del 1841 che era a tutti gli effetti ancora in vigore e, alla cui applicazione ebbe provveduto, fino a quel momento e anche successivamente, il Genio Civile di Venezia, in esercizio, sia pure con diverse denominazioni, durante il diciannovesimo secolo.
Il nuovo Magistrato alle Acque, in qualità di organo superiore nei confronti del Genio Civile per gli aspetti concernenti l’idraulica lagunare, non ritenne, almeno nei primi tempi, di introdurre novità di rilievo nell’espletamento delle attività di vigilanza del predetto Ufficio, tantochè ne utilizzò le strutture operative fino al 1985, anno in cui venne costituito l’Ufficio per la Salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque che accorpò, tra l’altro, anche la sezione della Vigilanza Lagunare originariamente costituita in seno al predetto Genio Civile.
Il successivo provvedimento legislativo emesso a livello nazionale in materia di governo delle acque lagunari allo scopo anche di aggiornare il Regolamento austriaco del 1841, fu il R.D. Legge 18 Giugno 1936, n. 1853, convertito in legge il 7 Gennaio 1937, n. 191 che recava: “Norme relative alla polizia della laguna di Venezia”. A parte gli aspetti relativi agli ambiti di applicazione che rimanevano pressoché invariati, sui quali appunto si esercitava la giurisdizione dell’Istituto, esso apportava alcune modifiche, in senso meno rigoroso, a quella parte della normativa relativa alla disciplina della pesca in forma stabile (vallicoltura).
Solo il 5 Marzo 1963, venne approvata la nuova legge lagunare, la n. 366 intitolata: Nuove norme relative alla polizia della laguna di Venezia”, che sostituiva integralmente, ancorchè assumendone sostanziali spunti, il già citato Regolamento austriaco.
La legge, ancor oggi in vigore, rappresenta, tra successive e numerose leggi speciali, un esclusivo e valido esempio di rigorosa regolamentazione di tutela lagunare e ambientale. Dopo quindi cinquantasei anni dalla istituzione del Magistrato alle Acque si compie, il tanto auspicato e necessario ricongiungimento legislativo che adatta le regole lagunari alla presenza sul territorio della singolare Autorità idraulica.
Essa, negli art. nn. 1 e 2, definisce gli ambiti territoriali entro cui le sue norme trovano applicazione, facendo esplicito riferimento alla linea di conterminazione marcata dagli appositi cippi (anno 1741), mentre nell’art. n. 3 attribuisce al Magistrato alle Acque la sorveglianza sull’intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.
L’art. n. 4 stabilisce che la navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle Acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell’Amministrazione marittima.
Tutto ciò premesso vuole significare ed evidenziare le sostanziali differenze circa la natura giuridica delle competenze in materia di governo delle acque lagunari di assoluta specificità attribuite a questo Istituto rispetto a quelle che legittimano l’operato dell’Autorità portuale e all’Amministrazione comunale che operano, la prima, sulla base di leggi e regolamenti marittimi di carattere nazionale e internazionale (Codice della Navigazione, anno 1942 e relativo Regolamento di attuazione, anno 1952 - legislazione che non tiene certamente conto delle peculiarità del compendio lagunare) su ambiti territoriali comunque concertati con il Magistrato alle Acque e la seconda, su delega conferita da questo Istituto medesimo.
Infatti a partire dal 1938 ad oggi furono sottoscritti da parte dell’Autorità marittima e da questo Istituto, numerosi verbali nei quali vennero stabiliti i limiti territoriali degli ambiti portuali sulla base della evoluzione delle caratteristiche fisiche dei bacini nonché della loro destinazione d’uso in ordine ai vari aspetti della portualità e della cantieristica marittima.
I comuni di Venezia e Chioggia furono invece delegati dal Magistrato alle Acque, negli anni immediatamente successivi alla sua istituzione, alla gestione degli specchi acquei interni alle città insulari di Venezia (Canal Grande e rii interni) e Chioggia (Canal Vena). Tale incarico prevedeva l’amministrazione diretta dell’assegnazione degli spazi acquei in concessione temporanea, la manutenzione dei rii (dragaggi periodici dei fondali dei canali e restauro delle fondazioni dei palazzi e fabbricati ad essi prospicienti) e la disciplina della navigazione nell’ambito delimitato del Canal Grande e dei rii interni con la possibilità di emettere ordinanze proprie solo se di applicazione localizzata e di modesta importanza. Le ordinanze di carattere generale sempre relative alla navigazione in centro storico oppure che riguardano rii comunali che confluiscono in laguna aperta, vengono invece sottoposte preventivamente alle valutazioni di questo Istituto.
Si evidenzia pertanto che allo stato e sulla base della normativa vigente la giurisdizione sull’intera laguna di Venezia è esercitata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia che opera sul territorio attraverso il proprio Ispettorato Generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado e per l’attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia.
Il Provveditorato
La Sede
------------------------------------------------------------------------
Attività e Competenze
------------------------------------------------------------------------
Gli Uffici
Ufficio Tecnico amministrativo per la Provincia Autonoma di Trento
Ufficio Tecnico amministrativo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Tecnico amministrativo per la Provincia Autonoma di Trieste
------------------------------------------------------------------------